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Patenti nautiche senza sostenere esami

Patenti nautiche
TITOLO: Patenti nautiche senza sostenere esami
DOMANDA: Vorrei sapere se esiste una legge che consenta ai possessori di titoli professionali marittimi di poter condurre le navi e le imbarcazioni da diporto senza sostenere esami
RISPOSTA: La normativa riguardante il personale in possesso di titoli professionali è contenuta nel Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche (D.P.R. n. 431/97 del 09.10.97 art. 31). In particolare. : 1. Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo sia per il traffico sia per la pesca o per la navigazione interna e muniti di libretto di navigazione in regolare corso di validità, possono comandare e condurre le unità da diporto, nei limiti e con le modalità stabilite con d.m 15 luglio 1994, n. 536. 2. Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo per la condotta di motori a combustione interna o a scoppio, sono abilitati alla conduzione dei motori di qualunque potenza, installati a bordo delle unità da diporto, escluse le navi da diporto. 3. Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo per i servizi di macchina, possono condurre motori a combustione interna o a scoppio installati sulle navi da diporto nei limiti della potenza stabilita per ciascun titolo
MODIFICATA IL: 22 Mar 2007

Patenti nautiche
TITOLO: Patenti nautiche senza sostenere esami
DOMANDA: Vorrei sapere se esiste una legge che consenta ai possessori di titoli professionali marittimi di poter condurre le navi e le imbarcazioni da diporto senza sostenere esami
RISPOSTA: La normativa riguardante il personale in possesso di titoli professionali è contenuta nel Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche (D.P.R. n. 431/97 del 09.10.97 art. 31). In particolare. : 1. Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo sia per il traffico sia per la pesca o per la navigazione interna e muniti di libretto di navigazione in regolare corso di validità, possono comandare e condurre le unità da diporto, nei limiti e con le modalità stabilite con d.m 15 luglio 1994, n. 536. 2. Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo per la condotta di motori a combustione interna o a scoppio, sono abilitati alla conduzione dei motori di qualunque potenza, installati a bordo delle unità da diporto, escluse le navi da diporto. 3. Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo per i servizi di macchina, possono condurre motori a combustione interna o a scoppio installati sulle navi da diporto nei limiti della potenza stabilita per ciascun titolo
MODIFICATA IL: 22 Mar 2007

Leggi tutto: http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Patenti nautiche.”

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