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OTS: impedimenti e regole per l’iscrizione al registro sommozzatori presso una capitaneria di porto

Negli ultimi tempi, ci sono giunte diverse domande, sui possibili impedimenti, da un punto di vista medico/sanitario, all'iscrizione nel Registro Sommozzatori presso Capitaneria di Porto, domande come la seguente: "Ho 28 anni e vorrei prendere il brevetto OTS e quindi vorrei delle  informazioni per quanto concerne la visita oculistica quante diottrie bisogna avere" …

Nell'affrontare una risposta che sia la piu generale possibile, per inquadrare le varie problematiche, ritengo opportuno sottolineare alcuni principi basilari.

Prima di tutto l' OTS, non è un brevetto ma un ATTESTATO di Qualifica Professionale, che può essere rilasciato da enti di formazione professionale, abilitati a svolgere questa tipologia di corsi e accreditati dalle regioni di appartenenza.
Insieme con l'attestato di qualifica professionale di OTS, l'ente di formazione gestore di questa tipologia di percorso formativo, deve rilasciare anche un Brevetto di "Sommozzatore Professionista", che va considerato come allegato all'attestato di qualifica professionale, secondo l'articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale del 1979 che ha istituito il Registro Sommozzatori in servizio locale presso le capitaneria di porto (esiste un "brevetto" di "sommozzatore sportivo", ma non è valido per l'iscrizione alla Capitaneria di Porto).

Iscrizioni senza questi due requisiti fondamentali, che garantiscono la professionalità del percorso formativo, se erroneamente accettati, dovrebbero essere revocati dalla Capitaneria stessa, visto che la legge attualmente in vigore, D.M. 13 gennaio 1979, in Gazz. Uff., 16 febbraio, n. 47 Istituzione  della  categoria  dei  sommozzatori in servizio locale, recita cosi: "… aver  conseguito  il  diploma  o  attestato di qualificazione professionale,  con allegato brevetto, di sommozzatore professionista o  perito  tecnico  addetto  ai  lavori  subacquei presso un istituto statale  o  presso  scuole  o  centri  di formazione e qualificazione professionali,  legalmente  riconosciuti dallo Stato o dalle regioni…".

In assenza di questi requisiti, le iscrizioni, oltre ad essere incomplete, possono essere causa di inadeguata applicazione delle condizioni di sicurezza, favorendo chi vorrebbe operare da OTS, senza una preparazione di base, derivante da un percorso formativo adeguato, visto che a volte – fatto dovuto a una mancanza legislativa nel settore della formazione –  enti senza l'esperienza neccessaria nel settore della subacquea industriale, nella docenza e principalmente nelle attrezzatture utilizzate, propongono corsi similari dando una formazione tipica della  subacquea sportiva/ricreativa e non industriale, non garantendo cosi un percorso formativo che tutela l'allievo sui minimi di sicurezza previsti dalle associazioni internazionali di categoria IDSA (International Diving Schools Association), IMCA (International Marine Contractors Association) , AODC (Association of Diving Contractors).

Insegnare ad operare in sicurezza, nella subacquea industriale, dovrebbe essere una priorità nei percorsi formativi proposti, e ciascuna Regione dovrebbe aumentare i controlli di qualità sugli Enti che programmano la realizzazione di questi corsi, tenendo presente che chi si occupa della subacquea industriale usa attrezzature e tecniche completamente diverse da quelli della subacquea sportiva.
Ma qui, oltre che alla mancanza legislativa a livello nazionale, ci si trova ad affrontare anche una scadente politica applicata dalle regioni (e non solo dalla Regione Siciliana) nel valutare la qualità contenutistica dei progetti di formazione. Una mancanza di regole che stabiliscano livelli di qualità accettabili, da parte delle scuole che vogliono inserire nei loro programmi formativi anche la qualifica di OTS, fa si che spesso l’allievo che segue un percorso formativo presso tali Enti – che poco o niente hanno a che fare con questa difficile specializzazione –  si trova alla fine di un percorso lungo, senza la formazione adeguata per affrontare la realtà di cantiere, mettendo a rischio sia la propria incolumità, sia quella di chi opera con lui (uno degli ultimi incidenti mortali – anno 2005 – che ha coinvolto una ditta italiana è stato provocato dalla mancata preparazione professionale del supervisore dell'immersione ed a nulla sono valse le specifiche e le attrezzature messe a disposizione dall'azienda)

Fa eccezione la Regione Emilia Romagna, che ha preso provvedimenti, con delibera della giunta Regionale, in data 07/03/07, e ha inquadrato la qualifica professionale di OTS, secondo i canon internazionali, limitando chi proponeva tali percorsi formativi senza l’adeguato supporto di attrezzature, docenze qualificate e collegamenti con le ditte che operano nel settore.

Certamente in questi casi, seguendo un percorso formativo diverso da quello che ricade nel settore industria (l' OTS rientra nella categoria dei lavoratori metalmeccanici), con percorsi formativi tipo: archeologo subacqueo, guida subacquea, operatore subacqueo per parchi e riserve marine, ecc, l'Ente di formazione, che non ha titoli specifici nel settore della subacquea industriale, può rilasciare un attestato, valido come titolo di studio, ma che non può essere accompagnato da un brevetto di "sommozzatore professionista", e quindi l'attestato è inadatto alla richiesta d'iscrizione al Registro Sommozzatori presso una Capitaneria di Porto.

Bisogna sottolineare che per il solo taglio subacqueo, tipologia di lavoro a  cui è abilitato un OTS, si sono registrati, sui cantieri di lavoro, negli ultimi anni, 39 incidenti mortali – dichiarazioni del presidente dell'IDSA G. Melegari – vedi video: G.Melegari – dinamica di incidenti subacquei : http://www.cedifop.it/video/video_23.htm ).

Ritornando alle modalità d'iscrizione al Registro Sommozzatori dal punto di vista sanitario, nello stesso articolo 3, al comma 3 del Decreto ministeriale 1979, per quanto riguarda la parte sanitaria, cita cosi nei requisiti:
"Per  ottenere  l'iscrizione  nel registro sono necessari i seguenti requisiti:… omissis… sana  e  robusta  costituzione  fisica,  esente  da  difetti dell'apparato  cardio-vascolatore  e  otorinolaringoiatrico nonché  da alterazioni  del sistema neurologico e psichico, accertata dal medico di  porto  o  –  in sua assenza – da un medico designato dal capo del compartimento,  che  si  avvarrà  a  tal  fine della scheda sanitaria allegata al presente decreto: saranno comunque esclusi gli obesi ed i soggetti dediti all'alcool;"
I requisiti fisici e gli esami medici sono stabiliti in 4 pagine pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) n. 47 del 16/02/1979, pag. 1941-1942-1943 e 1944.
Inoltre, "la persistenza  dei  requisiti fisici di cui al n. 3) è condizione per  l'esercizio  della  professione ed è soggetta a controllo almeno annuale da parte del medico di porto."
Da queste pagine ogni Capiteneria di Porto ha estrapolato un elenco di visite mediche da esibire insieme all'attestato di OTS e al brevetto di sommozzatore professionista all'atto dell'iscrizione. E' possibile, quindi, che l'elenco delle visite mediche richieste differiscano leggermente da capitaneria a capitaneria.
Ad esempio, l'elenco delle visite mediche per l'iscrizione presso la Capitaneria di Porto di Palermo è il seguente:
Test psicofisico attitudinale tra cui esame”prove in camera iperbarica” (con prove a 50 metri); Esame spirometrico con esecuzione di curva flusso-volume;  Visita o.r.l. + esame audiometrico-impedanzometrico + Studio del nv registrato  spontaneo e provocato; RX torace-2proiezioni(A/P e L/L); Visita cardiologia con ECG da sforzo al cicloergometro o al tappeto rotante; visita neurologica (E.E.G. necessario per la prima iscrizione); esami di laboratorio: azotemia,glicemia, ves, indice di katz, emocromo completo, creatininemia, tempo di quick(attivita’ patrombinica) ptt; esame urine completto – (gruppo sanguigno Prima iscrizione); visita oculistica + F.O..
Non esiste quindi un limite sulle diottrie previsto per legge, anche se il parere del medico di porto, in casi molto particolari, può essere vincolante.

Manos Kouvakis
direttore CEDIFOP
www.cedifop.it

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