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Attività subacquea sportiva

Sport acquatici
TITOLO: Attività subacquea sportiva
DOMANDA: Volendo effettuare attività subacquea sportiva ed eventualmente la pesca subacquea a livello amatoriale mi interesserebbe conoscere le norme (obblighi) a cui devo attenermi per evitare di incappare in sanzioni e poter pescare liberamente.
RISPOSTA: La normativa è disciplinata in generale dal D.P.R. 02.10.1968 n°1639 e successive modificazioni. In ambito locale possono esservi delle prescrizioni particolari emanate con apposita Ordinanza del capo del Circondario di cui si suggerisce la consultazione. In generale la pesca subacquea sportiva è consentita: – a distanza superiore a metri 500 dalle spiagge frequentate da bagnanti; – a distanza superiore a metri 100 dalle reti poste dei pescatori professionisti; – dal sorgere al tramonto del sole; – senza l’uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Gli obblighi e le prescrizioni per l’esercizio della pesca subacquea sono: – è vietato attraversare le zone frequentate dai bagnanti con un’arma subacquea carica; – è fatto obbligo al subacqueo di segnalarsi con un galleggiante provvisto di una bandiera rossa con una striscia diagonale bianca ben visibile a 300 metri. Se il subacqueo è accompagnato da un mezzo nautico (il mezzo non è obbligatorio) è lì che va issata la bandiera. – il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dal mezzo nautico con la bandiera; – l’età minima per praticare la pesca con fucile subacqueo è di 16 anni – al pescatore sportivo subacqueo è vietata la raccolta del corallo, dei molluschi e dei crostacei.
MODIFICATA IL: 26 Mar 2007

Sport acquatici
TITOLO: Attività subacquea sportiva
DOMANDA: Volendo effettuare attività subacquea sportiva ed eventualmente la pesca subacquea a livello amatoriale mi interesserebbe conoscere le norme (obblighi) a cui devo attenermi per evitare di incappare in sanzioni e poter pescare liberamente.
RISPOSTA: La normativa è disciplinata in generale dal D.P.R. 02.10.1968 n°1639 e successive modificazioni. In ambito locale possono esservi delle prescrizioni particolari emanate con apposita Ordinanza del capo del Circondario di cui si suggerisce la consultazione. In generale la pesca subacquea sportiva è consentita: – a distanza superiore a metri 500 dalle spiagge frequentate da bagnanti; – a distanza superiore a metri 100 dalle reti poste dei pescatori professionisti; – dal sorgere al tramonto del sole; – senza l’uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Gli obblighi e le prescrizioni per l’esercizio della pesca subacquea sono: – è vietato attraversare le zone frequentate dai bagnanti con un’arma subacquea carica; – è fatto obbligo al subacqueo di segnalarsi con un galleggiante provvisto di una bandiera rossa con una striscia diagonale bianca ben visibile a 300 metri. Se il subacqueo è accompagnato da un mezzo nautico (il mezzo non è obbligatorio) è lì che va issata la bandiera. – il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dal mezzo nautico con la bandiera; – l’età minima per praticare la pesca con fucile subacqueo è di 16 anni – al pescatore sportivo subacqueo è vietata la raccolta del corallo, dei molluschi e dei crostacei.
MODIFICATA IL: 26 Mar 2007

Leggi tutto: http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Sport acquatici.”

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