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NUOVA Proposta di legge per la Regolamentazione delle Attività Subacquee. 

Riceviamo e pubblichiamo.

Egrgi sigg. Soci AISI ed Amici,

Come preannunciato nella precedente email allego la NUOVA Proposta di legge per la Regolamentazione delle Attività Subacquee.
Un grazie particolare va dato alla dottoressa Carmela Cassese, già responsabile dell’Ufficio Legislativo dell’ex senatore Aldo Di Biagio. Ella nelle precedenti legislature aveva operato con impegno e competenza alle diverse proposte di legge, riunite in una unica proposta, e che era giunta alle fasi conclusive dell’iter parlamentare ed ora, grazie alla sua sollecitudine e sensibilità… ci riproviamo con uguale impegno e perseveranza nella speranza che l’attuale compagine governativa e parlamentare riesca a portare a termine l’annosa proposta di legge.
Saremo vigili e attenti, come sempre.
E’ mia cura tenerVi informati.

PROPOSTA DI LEGGE
Disposizioni in materia di attività subacquee e iperbariche

Onorevoli colleghi! Il testo in oggetto nasce dall’esame approfondito di una tematica complessa, oggetto di molteplici proposte di legge depositate nei due rami del Parlamento nel corso delle ultime tre legislature che pur predisposte e depositate in uno spirito di condivisione bipartisan, ed oggetto di un iter legislativo avviato, non hanno mai trovato una risoluzione legislativa piena ed auspicata.

La proposta in esame parte dall’esigenza di dare chiarezza ed organicità ad una materia priva di un riferimento normativo chiaro e delineato che coinvolgesse tutte le aree operative delle attività subacquee ed iperbariche, dettando la relativa normativa di principio ed individuando gli obblighi posti in capo agli operatori e alle imprese operanti nel settore.

Si ritiene opportuno evidenziare infatti che l’Italia è l’unico paese della UE che non dispone di una legge nazionale che identifichi i soggetti imprenditoriali, gli addetti, i responsabili, i loro requisiti ed i doveri che sono correlati a questo determinato comparto operativo.

Infatti la specificità delle attività subacquee non le rende assimilabili, ad altre attività in termini di istanze di sicurezza e di dinamiche operative, rendendo nei fatti assolutamente impraticabile l’ipotesi di applicare al comparto le medesime norme e vincoli attualmente vigenti, sia sotto il profilo dell’osservanza delle norme di sicurezza, della formazione professionale e dei requisiti tecnico- operativi, in altre attività lavorative.

Partendo da tali presupposti, si è inteso trarre ispirazione dal testo unificato a cui era giunto il Comitato ristretto della Commissione lavoro della Camera dei deputati nel corso della XVI legislatura, a seguito dell’abbinamento di diverse proposte di legge e della decisione di individuare, tra queste, gli elementi di maggiore rilevanza e opportunità. Infatti in quella sede, il relatore aveva avviato un “tavolo tecnico” composto da tutti i referenti nazionali del comparto operativo: dalle associazioni che raggruppano le imprese e che operano nella cosiddetta subacquea industriale, passando per le Federazioni sportive del comparto ricreativo.

Il testo che ne fu prodotto, e che rappresenta la base da cui si è inteso partire per definire il testo attuale, è stato considerato rivoluzionario dagli addetti ai lavori, in una materia sulla quale fino ad ora ha regnato una sorta di confusione e anarchia normativa.

Nell’ambito delle attività subacquee sia esse afferenti al comparto industriale che a quello ricreativo, è prioritario assecondare l’esigenza di sicurezza senza stravolgere la libertà di operare e di lavorare: da tali premesse è nata la priorità di realizzare un vademecum operativo che non mortificasse gli amanti delle attività subacquee e che non ne restringesse erroneamente gli ambiti di azione.

L’elemento di fondo che si è cercato di salvaguardare è che in tutte le attività che si svolgono nell’ambito subacqueo è imprescindibile ed inderogabile il diritto-dovere di accesso, da parte di tutti, alla sicurezza antinfortunistica, strettamente legata all’attività specifica, attraverso criteri operativi che possono anche essere differenti a seconda dell’ambito.

Senza creare però il presupposto di un vuoto normativo che potrebbe aprire la strada a situazioni critiche per l’incolumità degli operatori. Indipendentemente dall’attività condotta sott’acqua, le procedure e le accortezze da rispettare devono essere le stesse, mentre dovrebbe essere il contesto

operativo a definire eventuali deroghe alla legge individuando una specifica norma di competenza per il settore.

Il testo si suddivide in tre capi al fine di cogliere in ognuna delle disposizioni l’ampiezza e le tante sfaccettature della materia: ognuno dei Capi, con massima armonia, affronta un’area operativa specifica, nella prospettiva di definire una legge quadro completa.

Nel primo capo si individuano gli ambiti di applicazione della legge, identificando gli aspetti di portata generale delle disposizioni.

Nel secondo capo si interviene sulle attività subacquee di tipo tecnico-industriale, identificando le qualifiche professionali dei cosiddetti Ots e Oti (operatori tecnici ed iperbarici), le imprese di lavoro subacqueo ed i loro ambiti operativi.

Nel terzo capo, dove sono emerse le maggiori sfaccettature del settore, si è inteso intervenire sulla subacquea ricreativa.

Il testo in oggetto ha l’ambizione di difendere la professionalità di coloro che operano nel complesso mondo delle attività subacquee, senza tralasciare i parametri di sicurezza entro cui questi sono chiamati ad operare, tenendo presente che negli altri Paesi europei vige un quadro normativo chiaro e coerente per le medesime attività.

Peraltro, l’assenza di un quadro normativo a livello nazionale, rischia di complicare anche le relazioni economiche e commerciali con i nostri competitor in Europa. In tal senso l’auspicio è che si possa approdare in tempi celeri alla conclusione dell’iter legislativo, al fine di dare al mondo dell’Associazionismo, ai lavoratori e ai tanti appassionati in Italia, un riferimento normativo capace di dare sicurezza ed opportune garanzie nel settore.

Capo I
ORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ SUBACQUEE Art. 1.
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di attività subacquee e iperbariche e di servizi di carattere ricreativo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 117 della Costituzione e in conformità con i principi della normativa dell’Unione europea. Sono fatte salve le competenze amministrative delle regioni, a statuto speciale e ordinarie, e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di attività subacquee e iperbariche svolte a titolo professionale individuate dai rispettivi statuti.

2. L’attività subacquea è libera. Lo Stato e le regioni, di concerto con i comuni interessati, nell’ambito delle rispettive competenze, garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà d’impresa, anche tutelando la parità di condizioni per l’accesso alle strutture nonché l’adeguatezza della qualità dei servizi agli utenti, assicurando le informazioni ad essi relativi.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. Per attività subacquee si intendono le attività svolte, con l’ausilio di autorespiratori, in ambiente iperbarico, acqueo o gassoso; le attività subacquee si distinguono in due differenti settori, con finalità diverse:

Giovanni Esentato

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