La Legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale) specifica che la Repubblica Italiana promuove la formazione e l’elevazione professionale in attuazione degli articoli 3, 4, 35 e 38 della Costituzione, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta e di favorire la crescita della personalità dei lavoratori attraverso l’acquisizione di una cultura professionale.
Nella legge viene specificato che le regioni esercitano la potestà legislativa in materia di orientamento e di formazione professionale, ottemperando ad una serie di obblighi ben precisi fra cui quello di adeguare la propria normativa a quella internazionale e comunitaria ed attenersi alla normativa nazionale in materia di contenuti tecnici e di obiettivi formativi e culturali delle iniziative.
Le regioni, attenendosi alle finalità e ai principi, provvedono a disciplinare con proprie leggi la programmazione, l’attuazione e il finanziamento delle attività di formazione professionale e le modalità per il conseguimento degli obiettivi formativi relativi alle qualifiche, stabilendo gli indirizzi della programmazione didattica delle attività di formazione professionale.
Al termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per l’accertamento dell’idoneità conseguita. Tali prove finali, devono essere svolte di fronte a commissioni esaminatrici, composte nei modi previsti dalle leggi regionali, delle quali dovranno comunque far parte esperti designati dalle amministrazioni periferiche del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono attestati, rilasciati dalle regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell’avviamento al lavoro e dell’inquadramento aziendale. Gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per l’ammissione ai pubblici concorsi.
Gli enti operanti nella formazione professionale possono stipulare convenzioni con le imprese per la effettuazione presso di esse di periodi di tirocinio pratico e di esperienza, con la precisazione che le attività formative sono finalizzate all’apprendimento e non a scopi di produzione aziendale.
Nell’esercizio delle rispettive funzioni in materia di formazione professionale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le regioni hanno facoltà di avvalersi dell’assistenza tecnica dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).
In Italia le regioni a statuto speciale hanno una particolare forma di attività legislativa, esse possono legiferare nel proprio territorio con la limitazione di un controllo, da un apposito organismo statale, per evitare che le leggi regionali siano in conflitto con le leggi dello Stato unitario, ma diversamente dalle regioni a statuto ordinario, nella regione Sicilia, tutti i documenti pubblici riportano in intestazione la dicitura “Repubblica Italiana””.
Queste regioni esercitano tre tipi di potestà legislativa:
a) potestà esclusiva