Con la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (Testo rilevante ai fini del SEE – GUL 255 del 30.9.2005, pag. 22), la Comunità Europea ha stabilito la libera circolazione dei lavoratori e il riconoscimento degli attestati di formazione professionale, previa verifica della validità dei programmi formativi, da parte delle autorità preposte dallo Stato europeo ospitante.
Applicando questa direttiva, HSE (Health and Safety Executive), riconosce solo quei percorsi formativi, dei vari paesi Europei, che hanno contenuti equipollenti con i percorsi fatti in UK. In base a questa direttiva, i programmi formativi del CEDIFOP attuati durante i corsi liberi di Operatore Tecnico Subacqueo Specializzato, sono stati riconosciuti idonei per contenuto formativo ed hanno ottenuto il riconoscimento dall’HSE per:SCUBA and SURFACE SUPPLIED DIVING sia per l’OFFSHORE DIVING, sia per l’INLAND INSHORE DIVING.
Questo riconoscimento da parte dell’HSE, prima del 01/05/2009, veniva inviato agli allievi del CEDIFOP con una certificazione individuale, visto che mancava un riconoscimento ufficiale per percorsi fatti in Italia, in conformità alla suddetta direttiva, e dopo che HSE aveva chiesto ed esaminato i nostri programmi. Attualmente, questo iter va applicato per le certificazioni del TOP UP del CEDIFOP, mentre per i livelli di addestramento precedenti (corsi per OTS e corsi IDSA level 2, come assestment per chi è in possesso di un attestato di OTS di altre scuole non riconosciuto dall’HSE) il riconoscimento è automatico a fine corso.
Nell’ultima “List of Approved Diving Qualifications” stilata dall’ Health and Safety Executive (HSE) in data 1 Maggio 2009 (dove per la prima volta è presente anche l’Italia)