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Certificazioni, riconoscimenti e definizioni:In Italia c’è troppa confusione e disinformazione.

Certificazioni, riconoscimenti e definizioni: In Italia c’è troppa confusione e disinformazione.

Ma chi paga le conseguenze?

Un mare di eventi ha caratterizzato l’inizio del 2011 del CEDIFOP,
–      7 gennaio: pubblicazione sulla GURS (Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana) dell’obbligatorietà per i corsi OTS in Sicilia dell’applicazione degli standard IDSA e HSE, vedi anche sul sito dell’Assessorato al Lavoro e Formazione della Regione Siciliana – sito Regione Sicilia, PROF 2011, pagina n.7 e 8 -http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/5968307.PDF
–       20 gennaio: ha avuto inizio il primo corso DIVER MEDIC/IMCA del CEDIFOP
–       25 gennaio:  invito dalla V Commissione, Lavoro e Formazione Professionale, dell’ARS (Assemblea Regionale Siciliana), a partecipare alla riunione della stessa, per il direttore del CEDIFOP Manos Kouvakis, per discutere una serie di importantissime iniziative, che coinvolgono l’intera categoria (allievi, imprese, autorità , ecc), di cui parleremo nel corso delle nostre news del 2011. (Vedi anche sito dell’ARS (Assemblea Regionale Siciliana) / Commissioni :http://www.ars.sicilia.it/organi/commissioni/default.jsp – e da qui:  ‘V – Cultura, Formazione e Lavoro’/’Tutti i sommari delle Sedute’/sommario della seduta del 25.01.11)
–      24/25 e 26 gennaio: superamento dell’audit da parte di una delegazione IMCA, composta da Mr Kris Chambers e Mr Doug Shearer, a cui ha fatto seguito l’inserimento del CEDIFOP fra i Centri di Formazione riconosciuti da IMCA.

Un bell’inizio d’anno, un po’ movimentato, ma che rientra negli standard degli impegni cui CEDIFOP assolve negli ultimi anni, in un percorso ormai avviato e collaudato da una serie di eventi, alcuni ancora in fase di evoluzione, e comunque secondo i programmi prestabiliti.

Ma vediamo di cominciare ad analizzare il  significato di parole come ‘riconoscimento’, ‘accreditamento’, ‘certificazione’, ‘attestato’, ‘brevetto’, che tanto vengono utilizzate da tanti, spesso senza cognizione di causa, i quali l’unica cosa che riescono ad ottenere è una ancora più grande confusione, a volte voluta ad arte, da chi cerca in questo modo di confondere le acque per nascondere  la propria incompetenza e malafede, dovuta a una mancanza di professionalità nel settore.

Proviamo a chiarire la differenza che c’è  fra ‘attestato’ e ‘brevetto’, visto che si legge anche in un sito che si propone come guida del settore, la frase ‘brevetto OTS’ esempio eclatante di tutta l’incompetenza dell’autore.

Il brevetto, è un riconoscimento di solito rilasciato da una organizzazione privata, come ad esempio sono nella subacquea sportiva PADI, SSI, CMASS, ecc. o nella subacquea industriale IMCA e IDSA; queste organizzazioni rilasciano brevetti che, se andiamo a semplificare al massimo tutto il ‘contorno’, resta alla fine un ‘pezzo di carta’ plastificato o no, che ha un ‘riconoscimento’ privato, cioè è ‘riconosciuto’ dall’associazione di categoria che lo ha emesso (naturalmente senza voler togliere importanza al brevetto in se stesso, che riflette l’importanza dell’associazione che lo rilascia).

L’attestato di qualifica professionale, invece, rappresenta lo stesso ‘pezzo di carta’ ma con un timbro che certifica un controllo garantito dall’autorità competente di uno Stato o di una Regione (delegata direttamente dallo Stato di appartenenza ad assolvere a questo ruolo) che ha verificato la validità e regolarità di un percorso formativo, attraverso il controllo dei propri organi ispettivi, come l’ispettorato regionale o provinciale del lavoro,  e quindi con la ratifica dell’attestato rilasciato a fine percorso formativo, dà il giusto peso alla qualifica conseguita.

Risulta chiara quindi la differenza fra un ‘brevetto OTS’ e un ‘attestato OTS’ – riconoscimento privato per il primo, riconoscimento di Stato per il secondo ed è  ovvio, a questo punto, che parlare di ‘brevetto da OTS’, definizione tratta da un brano pubblicato all’interno di un sito del settore, altro che non è che la dichiarazione pubblica d’incompetenza dell’autore di tale definizione, perché si dovrebbe parlare di ‘attestato di qualifica professionale’.

Se vogliamo approfondire ulteriormente parole e concetti, andiamo a rileggere le parole testuali dei Decreti Ministeriali del 1979 e quello successivo del 1982, unici al momento validi per l’iscrizione al Registro Sommozzatori in Servizio Locale.

Decreto  Ministeriale 13 gennaio 1979 (Gazz. Uff., 16 febbraio, n. 47), ‘Istituzione  della  categoria  dei  sommozzatori in servizio locale’: leggiamo all’Art. 3, comma 6, il seguente passo: ‘aver  conseguito  il diploma  o  attestato di qualificazione professionale,  con allegato brevetto, di sommozzatore professionista’. Qui l’analisi della lingua Italiana,  ci dice che la dizione racchiusa fra due virgole ‘con allegato brevetto’ è una incidentale, ciò vuol dire che  la definizione di sommozzatore professionista si riferisce sia all’attestato che al brevetto che deve essere allegato all’attestato,  cioè un titolo riconosciuto dallo stato o dalle regioni che attualmente hanno la delega per quanto attiene la formazione professionale.

Una certa difficoltà interpretativa che poteva essere ipotizzata da una non perfetta esposizione dei contenuti,  è stata chiarita successivamente dal Decreto Ministeriale 2 febbraio 1982 n. 144200 (Gazz. Uff., 8 marzo, n. 65), Modificazioni al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 istitutivo della categoria  dei sommozzatori in servizio locale. Nell’unico articolo di cui è composto, che ha voluto sottolineare e stabilire con maggiore chiarezza proprio questo brano; infatti il Decreto del 1982, così recita: ‘Il punto 6) dell’art. 3 del decreto ministeriale 13 gennaio 1979, citato in esordio, è così modificato: “Essere in possesso del diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o dell’attestato di qualifica professionale

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