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Ricorsi contro accertamento violazioni

Sanzioni e ricorsi
TITOLO: Ricorsi contro accertamento violazioni
DOMANDA: Gradirei sapere la disciplina riguardante i ricorsi contro salate multe per infrazioni in mare.
RISPOSTA: La informiamo che in materia si applica la Legge n. 689 del 24.11.81. Gli articoli 14, 18, 22, 23 di tale Legge dispongono che la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore, altrimenti deve essere notificata entro 90 giorni dall’accertamento (360 per i residenti all’estero).Entro 30 giorni dalla data della contestazione immediata (se avvenuta) o dalla data della notifica, l’interessato può far pervenire all’Autorità Marittima indicata nel verbale scritti difensivi e documenti a sua discolpa, nonchè chiedere di essere ascoltato personalmente.L’Autorità Marittima, sentito l’interessato (se ne ha fatto richiesta) e valutati i documenti e gli scritti difensivi presentati, deve entro 90 giorni emettere ordinanza di archiviazione degli atti, se ritiene infondato l’accertamento operato dall’organo di polizia, o emettere ordinanza-ingiunzione di pagamento della somma dovuta per la violazione. Contro l’ordinanza ingiunzione di pagamento, una volta notificata, l’interessato può proporre ricorso (tecnicamente opposizione) davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro 30 giorni dalla notifica (60 giorni se l’interessato risiede all’estero).Il ricorso si propone in carta libera senza necessità di nominare un avvocato ed è sufficiente allegare l’ordinanza-ingiunzione impugnata nonchè dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel Comune dove ha sede il giudice.Il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ordinanza-ingiunzione (che ricordiamo prevede il pagamento della sanzione entro 30 giorni dalla notifica) salvo che il Giudice di pace, per gravi motivi, disponga diversamente con propria ordinanza.Il ricorso (sottoscritto dall’interessato se decide di partecipare al giudizio senza assistenza di un difensore oppure sottoscritto dal difensore) deve contenere:l’indicazione del giudice adito; l’indicazione delle parti del giudizio; l’oggetto della domanda al giudice ( ad es. l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione); l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto a sostegno del ricorso e le relative conclusioni; l’indicazione dei mezzi di prova dei quali l’interessato vuole avvalersi. Il giudizio di opposizione può concludersi con: sentenza che rigetta l’opposizione; sentenza che accoglie l’opposizione annullando in tutto o in parte l’ordinanza o modificandola anche limitatamente all’entità della sanzione dovuta per disposizione di legge. Contro la sentenza è ammesso ricorso solo in Cassazione.
MODIFICATA IL: 16 Jul 2004

Sanzioni e ricorsi
TITOLO: Ricorsi contro accertamento violazioni
DOMANDA: Gradirei sapere la disciplina riguardante i ricorsi contro salate multe per infrazioni in mare.
RISPOSTA: La informiamo che in materia si applica la Legge n. 689 del 24.11.81. Gli articoli 14, 18, 22, 23 di tale Legge dispongono che la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore, altrimenti deve essere notificata entro 90 giorni dall’accertamento (360 per i residenti all’estero).Entro 30 giorni dalla data della contestazione immediata (se avvenuta) o dalla data della notifica, l’interessato può far pervenire all’Autorità Marittima indicata nel verbale scritti difensivi e documenti a sua discolpa, nonchè chiedere di essere ascoltato personalmente.L’Autorità Marittima, sentito l’interessato (se ne ha fatto richiesta) e valutati i documenti e gli scritti difensivi presentati, deve entro 90 giorni emettere ordinanza di archiviazione degli atti, se ritiene infondato l’accertamento operato dall’organo di polizia, o emettere ordinanza-ingiunzione di pagamento della somma dovuta per la violazione. Contro l’ordinanza ingiunzione di pagamento, una volta notificata, l’interessato può proporre ricorso (tecnicamente opposizione) davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro 30 giorni dalla notifica (60 giorni se l’interessato risiede all’estero).Il ricorso si propone in carta libera senza necessità di nominare un avvocato ed è sufficiente allegare l’ordinanza-ingiunzione impugnata nonchè dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel Comune dove ha sede il giudice.Il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ordinanza-ingiunzione (che ricordiamo prevede il pagamento della sanzione entro 30 giorni dalla notifica) salvo che il Giudice di pace, per gravi motivi, disponga diversamente con propria ordinanza.Il ricorso (sottoscritto dall’interessato se decide di partecipare al giudizio senza assistenza di un difensore oppure sottoscritto dal difensore) deve contenere:l’indicazione del giudice adito; l’indicazione delle parti del giudizio; l’oggetto della domanda al giudice ( ad es. l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione); l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto a sostegno del ricorso e le relative conclusioni; l’indicazione dei mezzi di prova dei quali l’interessato vuole avvalersi. Il giudizio di opposizione può concludersi con: sentenza che rigetta l’opposizione; sentenza che accoglie l’opposizione annullando in tutto o in parte l’ordinanza o modificandola anche limitatamente all’entità della sanzione dovuta per disposizione di legge. Contro la sentenza è ammesso ricorso solo in Cassazione.
MODIFICATA IL: 16 Jul 2004

Leggi tutto: http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Sanzioni e ricorsi.”

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