Skip to main content
search
0
News

OTS: INTERROGAZIONE ARACRI- al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Premesso che:

in base ai Decreti Ministeriali del 13 gennaio 1979
recante “Istituzione della categoria dei
sommozzatori in servizio locale”, del 31 marzo 198
1 recante “Integrazioni al D.M. 13/01/79
istituzione della categoria dei sommozzatori in ser
vizio locale” e D.M del 2 febbraio 1982
recante “Modificazioni al decreto ministeriale 13 g
ennaio 1979 istitutivo della categoria dei
sommozzatori in servizio locale” è stato istituito
presso le Capitanerie di Porto il Registro
Sommozzatori per l’iscrizione di coloro che sono "i
n possesso del diploma di perito tecnico
addetto ai lavori subacquei o dell'attestato di qua
lifica professionale, con allegato brevetto, di
operatore tecnico subacqueo (sommozzatore) rilascia
ti da istituti di Stato o legalmente
riconosciuti ovvero essere in possesso dell'attesta
to conseguito al termine dei corsi di
formazione professionale effettuati secondo le moda
lità previste dall'art. 5 della legge 21
dicembre 1978, n. 845, e dalle relative leggi regio
nali di attuazione";

la legge 21 dicembre 1978, n. 845 recante: "Legge-q
uadro in materia di formazione
professionale", specifica, inoltre, che l’attestat
o di qualifica sopracitato sia conferito agli
“allievi che abbiano regolarmente partecipato alle
selezioni sono ammessi alle prove finali per
l'accertamento dell'idoneità conseguita. Tali prove
finali, che devono essere conformi a quanto
previsto dall'articolo 18, primo comma, lettera a),
si svolgono di fronte a commissioni
esaminatrici, composte nei modi previsti dalle legg
i regionali, delle quali dovranno comunque
far parte esperti designati dalle amministrazioni p
eriferiche del Ministero della pubblica
istruzione e del Ministero del lavoro e della previ
denza sociale, nonché esperti designati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei dator
i di lavoro. Con il superamento delle prove
finali gli allievi conseguono attestati, rilasciati
dalle regioni, in base ai quali gli uffici di
collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini
dell'avviamento al lavoro e
dell'inquadramento aziendale. Gli attestati di cui
sopra costituiscono altresì titolo per
l'ammissione ai pubblici concorsi;

si è costatato che moltissime Capitanerie di Porto
negli ultimi anni abbiano accettato
“certificati” non conformi a quanto sopra descritto
, specialmente quelli rilasciati in seguito ad
esami effettuati con procedimenti meramente privati
, senza che all'interno delle commissioni di
esami partecipino rappresentati delle Istituzioni c
osi come previsto dalla legge;

vi sono certificazioni rilasciate a seguito di cors
i realizzati in 17 giorni con inclusi gli esami
finali o, addirittura corsi di quattro week-end; ce
rtificazioni che non vengono repertoriate e
registrate presso un ente pubblico ma recano solo c
on la firma di un rappresentate dell’ente o di
un assessore provinciale che li sigla in data succe
ssiva allo svolgimento degli esami all’interno
dell’ente;

esistono altresì esempi di Capitanerie di Porto che
hanno accettato documentazioni incomplete
di persone che hanno effettuato solo degli “stages
formativi” senza aver frequentato un corso di
formazione professionale o che abbiano presentato m
eri brevetti sportivi;
considerato che:

la certificazione di “Operatore Tecnico Subacqueo”
o “OTS”, con relativa iscrizione al Registro
Sommozzatori presso una Capitaneria di Porto rappre
senta l’appartenenza ad una categoria
professionale tutelata dalle leggi Italiane sull’es
ercizio abusivo di una professione, e in
particolare dagli articoli 348 del Codice Penale “
Abusivo esercizio di una professione –
Chiunque abusivamente esercita una professione, per
la quale e' richiesta una speciale
abilitazione dello Stato, e' punito con la reclusio
ne fino a sei mesi o con la multa da centotre
euro a cinquecentosedici euro.” E dall’articolo 110
del Codice Penale – “Pena per coloro che
concorrono nel reato. Quando più persone concorrono
nel medesimo reato, ciascuna di esse
soggiace alla pena per questo stabilita, salve le d
isposizioni degli articoli seguenti.”
Quest’ultima disposizione coinvolge anche le Capita
nerie di Porto che hanno accettato
iscrizioni non conformi a quanto previsto dalla leg
islazione attuale;

chi si iscrive al Registro Sommozzatori, senza aver
ne diritto, diventa attore di una concorrenza
sleale nei confronti di chi è regolarmente iscritto
, e che in termini di sicurezza è portatore di
rischi che potrebbero diventare fatali sia per se s
tesso sia per le persone che lavorano in squadra
assieme a lui;

la legislazione nazionale non ha avuto un aggiornam
ento normativo dal 1982, malgrado diversi
disegni di legge siano stati presentati in entrambi
i rami del Parlamento sino ad oggi ma che non
hanno mai concluso il loro iter parlamentare;

a giudizio dell'interrogante il tema della sicurezz
a è importante in tutte le attività lavorative, ma
in questo settore in particolare, dove vi è l’assen
za di una chiara legislazione e la possibilità di
una “facile” formazione ancor più, a scapito del v
erificarsi di gravi incidenti come, ad esempio,
quello avvenuto il 28 Aprile 2011 che ha visto coin
volto un giovane subacqueo di 21 anni – di
Castelnuovo don Bosco, provincia di Asti, morto nel
le acque del fiume Po, e trattato a lungo
nelle aule parlamentari,
chiede di sapere:
quali orientamenti intenda esprimere, in riferiment
o a quanto esposto in premessa e, conseguentemente,
quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito
delle proprie competenze, per porre rimedio all'ann
osa
questione inerente alla certificazione di “Operator
e Tecnico Subacqueo”;
se intenda effettuare dei controlli specifici, per
la verifica e l’individuazione di chi sia iscritto
al
registro senza una documentazione formativa legitti
ma, volti a contrastare le iscrizioni illecite;
se voglia provvedere all’emanazione di una circolar
e esplicativa, indirizzata a tutte le Capitanerie d
i
Porto per la regolamentazione delle nuove iscrizion
i e il controllo dei requisiti di chi è già iscritt
o nel
Registro Sommozzatori da esse tenuto.

Leave a Reply