MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
SIRACUSA
ORDINANZA N. 70/2012
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Siracusa,
VISTI:
• l’istanza presentata in datata 17/05/2012, dal Sig. Vincenzo BONGIOVANNI Presidente dell’Associazione “Trireme” di Siracusa, intesa ad ottenere autorizzazione per attività di ricerca e documentazione archeologica nel Porto Grande di Siracusa e precisamente nella zona di mare compresa tra Punta Caderini e Scoglio Galera, nei giorni 8-9-13-17-18-22-23-24-27 e 29 giugno 2012 dalle ore 08.00 alle ore 12.00;
• il Nulla Osta rilasciato dalla Regione Siciliana – Servizio Soprintendenza Beni Culturali e ambientali del Mare in data 01.08.2011 con validita di anni 1 (uno);
• la propria autorizzazione n. 45/2012 in data 7 giugno 2012;
• il Regolamento di Polizia Marittima e Portuale del Porto di Siracusa e degli Approdi minori del Circondario Marittimo di Siracusa approvato e reso esecutivo con Ordinanza n. 220/07 datata 16/10/2007 di questa Capitaneria di Porto;
• il D.M. 12.07.1989 “Disposizioni per la tutela delle aree marine di interesse storico, artistico ed archeologico”;
• gli artt. 17 e 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione.
RITENUTO necessario emanare norme a tutela degli operatori subacquei impegnati nell’attività di che trattasi.
RENDE NOTO
che nei giorni 8-9-13-17-18-22-23-24-27 e 29 giugno 2012 dalle ore 08.00 alle ore 12.00, nella zona di mare compresa tra Punta Caderini e lo scoglio Galera del porto Grande di Siracusa, verranno effettuate attività di ricerca subacquea e documentazione archeologica da parte di personale dell’associazione Trireme di Siracusa. Per tale ricerche verrà impiegato mezzo nautico in assistenza con issata a bordo la bandiera “A” del C.I.S..
ORDINA
Art.1 – Per i giorni sopraindicati, nella zona di mare compresa tra Punta Caderini e lo scoglio Galera del porto Grande di Siracusa, le navi, le imbarcazioni ed i natanti di qualsiasi tipo che dovessero trovarsi in vista del mezzo nautico sopracitato, di appoggio alle attività di cui trattasi, dovranno mantenersi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 50 metri e dovranno altresì prestare la massima attenzione alle segnalazioni che potrebbero essere fatte da bordo della suddetta unità.
Art.2 – I contravventori alle norme contenute nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave e/o diverso reato, saranno puniti ai sensi dell’art.1164 del Codice della Navigazione.
Art3 – E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.
Siracusa 7 giugno 2012
F.to IL COMANDANTE
C.V. (CP) Luca SANCILIO